Posted on: 04/05/2020 Posted by: Alfonso Menichini Comments: 0

Per malattia professionale si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all’attività o all’ambiente di lavoro (sordità da rumori, tumori causati da vernici, coloranti o sostanze cancerogene (amianto-antiblastici-benzene) ecc.. ; perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.
Il Testo Unico n. 1124/65 dispone che, a fronte di una patologia di origine occupazionale, l’Inail ha il dovere di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico,
sanitario e riabilitativo.
In Italia le malattie professionali sono contenute in due tabelle distinte (settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche.

Tuttavia, ci sono patologie che, pur non essendo inserite nelle tabelle, possono essere riconosciute come professionali, purché se ne dimostri il nesso di causalità.
Quest’ultima opportunità è stata introdotta a seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1988, promossa dall’Inca, che ha modificato il sistema assicurativo Inail.
Anche se con ritardo, quindi, in Italia, come è avvenuto in altri paesi, il riconoscimento delle malattie professionali può avvenire per i casi non esplicitamente previsti nelle tabelle (sistema misto).
Per i dipendenti pubblici, inoltre, è prevista la possibilità di fare la domanda di “causa di servizio” all’amministrazione di riferimento.

Il (D.M. 45/2019) introduce la nuova tabella INAIL per il danno biologico da origine lavorativa  che sostituisce la precedente risalente al 2000 (D.M. 12 luglio 2000). Tra le novità più rilevanti, emergono l’eliminazione della differenziazione per sesso nella determinazione dell’indennizzo ed un aumento di circa il 40% rispetto agli indennizzi precedenti. Analizziamo le novità così come illustrate nella Circolare INAIL 27/2019.

La tabella INAIL contiene i riferimenti per determinare il risarcimento del danno biologico da origine lavorativa, ossia i pregiudizi subiti in seguito ad infortuni sul lavoro o a malattie professionali. Per legge, l’indennizzo del danno biologico può avvenire in forma di capitale o rendita, a seconda della percentuale di invalidità accertata.

Lo schema risarcitorio può così riassumersi:

  1. per un’invalidità inferiore al 6%, non è previsto alcun ristoro (si parla della cosiddetta franchigia);

  2. per le menomazioni pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, l’indennizzo è erogato in capitale secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico”;

  3. per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, l’indennizzo è erogato come rendita, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” e dalla “tabella dei coefficienti”.

Nella presente trattazione, rileva l’indennizzo erogato in capitale agli infortunati o tecnopatici (ossia ai soggetti affetti da malattia professionale); una volta accertata la presenza dei postumi, all’assicurato viene liquidato un capitale nella misura indicata nella “Tabella del danno biologico in capitale”. Prima di analizzarne il funzionamento, ricordiamo brevemente alcune delle fonti normative che vengono qui in rilievo.

La nuova tabella trova applicazione per gli infortuni e le malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2019. Circa l’ambito di applicazione, operano i meccanismi stabiliti dall’art. 13 d. lgs. 38/2000, ossia:

  1. per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi dal 01.01.2019, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella;

  2. per gli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti al 01.01.2019, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 01.01.2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.

Per completezza espositiva, si ricorda che, se non è possibile determinare immediatamente il grado di inabilità, può aversi una valutazione provvisoria dei postumi con una liquidazione dell’indennizzo in capitale provvisorio, a cui segue la valutazione definitiva dei postumi con la liquidazione definitiva dell’indennizzo in capitale.

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