Con sentenza n. 29442 del 23 ottobre 2020, la Corte di Cassazione penale ha affermato che grava l’obbligo di valutazione del rischio sul datore di lavoro committente e cioè su colui che ha la disponibilità dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. Nel caso in cui la posizione di responsabilità gravi su più soggetti (committente, appaltatore e subappaltatore) “ciascun garante risulta per intero destinatario destinatario dell’obbligo di impedire l’evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha originato la singola posizione di garanzia”. “Il nesso di causalità tra la condotta omissiva o commissiva del titolare la posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento da parte di un altro soggetto, destinatario parimenti dell’obbligo di impedire l’evento, configurandosi un concorso di cause”.