Posted on: 08/06/2021 Posted by: Alfonso Menichini Comments: 0

Con Ordinanza n. 7597/2021 la Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul caso del risarcimento del danno iure proprio da perdita parentale in favore dei familiari di un ex dipendente nel settore della cantieristica navali deceduto a causa di una patologia da amianto.

Il giudizio di primo e secondo grado. La valutazione sul danno da perdita parentale

Gli eredi del lavoratore avevano chiamato in giudizio l’azienda presso il Tribunale di Venezia per il risarcimento del danno iure proprio.

Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e condannato il datore di lavoro al pagamento della somma di euro 130.000 per la coniuge e di euro 80.000 per ciascuna delle figlie dell’ex dipendente.

Contro la sentenza di primo grado, in merito all’ammontare del risarcimento, avevano presentato ricorso i proponenti.

Nel 2018 la Corte d’Appello di Venezia aveva modificato gli importi rilevando come incongrua fosse stata l’applicazione delle tabelle del Tribunale di Venezia.

Le tabelle del Tribunale di Milano (2018) per il risarcimento del danno non patrimoniale, per la morte del congiunto, prevedono infatti importi ben superiori, ovvero: a favore del coniuge min 165.960 – max 331.920; a favore del figlio min 165.960 – max 331.920.

La Corte territoriale aveva dunque quantificato il risarcimento in 180.000 euro per la coniuge e 100.000 euro per ciascuna delle due figlie che, alla morte del padre, avevano l’una 33, l’altra 48 anni.

Il ricorso dei familiari

Le figlie del lavoratore hanno tuttavia proposto ricorso anche contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, adducendo tre motivazioni:

Erronea applicazione delle tabelle milanesi: per non aver il giudice addotto alcuna argomentazione quanto alla liquidazione alle figlie di un importo di circa il 40% inferiore ai minimi tabellari.

Mancata considerazione della notorietà del legame affettivo delle figlie con il padre, tale da integrare il danno da perdita parentale.

Mancata ammissione delle prove testimoniali ritualmente formulate e omesso esame della documentazione sanitaria da cui si evinceva lo sconvolgimento esistenziale che entrambe le sorelle [omissis] avevano patito a causa della morte del padre.

La decisione della Cassazione sul danno da perdita parentale per esposizione e malattia da amianto

I giudici della Suprema Corte, con Ordinanza 7597/2021, hanno ritenuto fondati i primi due motivi di ricorso presentati dalle figlie del lavoratore. Infatti:

Qualora il giudice scelga di applicare i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione.

Nella fattispecie del caso in esame, in particolare:

Vi è nella motivazione l’esclusivo richiamo all’età delle appellanti. L’indicazione di un’esclusiva ragione, soprattutto di carattere standard quale quella dell’età, assolve in astratto l’onere giustificativo della scelta fra il minimo ed il massimo. Ove tale indicazione spinga nella direzione della soglia minima, l’ulteriore abbattimento dell’ammontare risarcitorio al di sotto di tale soglia comporta un onere argomentativo in più, nella specie del tutto mancante.

In definitiva la Cassazione ha cassato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia con rinvio alla medesima Corte in diversa composizione.

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