Il G.O.T. del Lavoro del Tribunale di Nola, dott. Aristide Perrino con sentenza del 25 Novembre 2021 ha chiarito i termini ed annullato l’avviso di addebito notificato all’azienda difesa dallo studio dell’Avv. Alfonso Menichini, in quanto illegittimo poichè fondato su note di rettifica errate in quanto non indicanti gli elementi necessari per la corretta definizione.
In fatti si legge;
” Va osservato, in via preliminare, che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.
L’invito a regolarizzare contiene anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l’esito positivo della verifica. L’interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell’invito. Se l’impresa o il professionista con DURC irregolare arriva l’invito a mettersi in regola e sana la propria posizione oltre il termine proposto dei 15 giorni, può comunque ottenere il rilascio del documento di regolarità contributiva, a patto che la regolarizzazione avvenga entro la fine
dell’istruttoria (che dura 30 giorni). In pratica, è possibile ottenere DURC regolare regolarizzandosi fra il 15esimo e il 30esimo giorno. E però opportuno, che l’avvio del processo di regolarizzazione o almeno una prima interlocuzione con la sede INPS competente, sia avvenuto entro il termine dei 15 giorni. Se questo non avviene, c’è il rischio che risulti l’irregolarità contributiva. Sostanzialmente il punto è il seguente: l’istruttoria DURC può durare al massimo 30 giorni, con il rischio di negare la regolarità a chi invece ha già avviato una procedura di regolarizzazione. Per evitare questa situazione è intervenuto il Ministero che, con circolare 19/2015, ha stabilito che se la regolarizzazione avviene oltre i 15 giorni ma comunque prima della definizione dell’esito della verifica: “gli istituti non potranno dichiarare l’irregolarità tenuto conto che in quel momento, ove venisse attestata l’irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l’esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà.”