Posted on: 28/04/2022 Posted by: Alfonso Menichini Comments: 0

 

SENTENZA 661/2022 Tribunale di Torre Annunziata, sez. lavoro, Giudice dott.ssa C. Giusti

E’ questo il principio espresso a definizione del processo, in cui lo studio, in collaborazione con l’avv.to Francesca D’Alessandro, ha visto condannare la società Fincantieri al risarcimento dei danni non patrimoniali iure hereditatis e iure proprio agli eredi legittimi del congiunto morto per Mesotelioma pleurico per violazione di norme di sicurezza sul lavoro.

La sentenza in commento riconosce l’applicabilità del più lungo termine prescrizionale al danno iure proprio con un accertamento della responsabilità costituente reato ed effettuata incidentum tamtum, si legge:” Qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista dal reato (art. 2947, terzo comma, prima parte c.c.) perchè il Giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile. la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato (Cass. civile, Sez. Unite, sentenza n.27337 del 18 novembre 2008).

Il Giudice, sulla base di presunzioni e dall’esito della prova per testi espletata concludeva per il riconoscimento in favore della moglie del congiunto della somma di € 200.000,00 e, in favore dei due figli, la somma di € 170.000,00 cadauno.

Condannava altresì la Fincantieri al pagamento del danno biologico differenziale iure iure hereditatis per la somma di € 170.122,00 calcolato sull’inabilità temporanea e sul danno terminale.

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